Emergenza

Alluvione
Emilia-Romagna

ARERA — Delibera 50/2024/R/com del 27 febbraio 2024: "Ulteriori disposizioni in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023".

Al fine di rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio, l'ARERA, con la delibera 50/2024/R/com, ha fissato a 6 mesi — dal 2 novembre 2023 al 2 maggio 2024 — la durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nei confronti dei clienti con utenze gas e luce site presso gli indirizzi indicati nell'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023 e riportati nell'allegato A della stessa delibera.

ARERA — Delibera 50/2024/R/com

Le disposizioni valgono anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente al 2 novembre 2023; per queste casistiche la disciplina della morosità troverà nuovamente applicazione alla scadenza del termine della sospensione dei pagamenti. Contestualmente, con riferimento alle forniture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale sospenderanno l'applicazione dei corrispettivi CMOR: gli utenti entranti potranno comunicare le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo entro 60 giorni.

Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dalla fine dello stesso, le società di vendita comunicano al cliente finale: gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione; il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi; la facoltà di pagare in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni alternative offerte.

Gli importi delle fatture sospese sono rateizzati secondo i seguenti criteri:

  • rateizzazione automatica e senza interessi a carico del cliente finale;
  • rate non cumulabili, di importo costante e non inferiori a 20,00 euro, con periodicità pari a quella di fatturazione, per un periodo di dodici mesi dalla comunicazione del venditore;
  • periodo di rateizzazione riducibile qualora l'importo delle rate risulti inferiore a 20,00 euro;
  • possibilità di cumulare in un'unica fattura la rata luce e la rata gas in caso di fatturazione congiunta;
  • facoltà della società di vendita di offrire condizioni migliorative in modo non discriminatorio;
  • facoltà del cliente di non usufruire della rateizzazione e pagare per intero gli importi dovuti.

Le disposizioni non trovano applicazione se l'importo complessivo da rateizzare, per singola fornitura, è inferiore a 50,00 euro.

ARERA — DELIBERA 50/2024/R/com

Agevolazioni alluvione maggio 2023

Delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com. I titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1° maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23 sono beneficiari delle agevolazioni previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Chi sono i beneficiari: tutti i titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1° maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni elencati nell'allegato 1 al decreto-legge 61/23.

Quali sono le agevolazioni previste

Sospensione dei termini di pagamento — è prevista la sospensione automatica dei pagamenti degli importi relativi alle fatture in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ha comunque la facoltà di procedere al pagamento secondo le modalità indicate in fattura.

Blocco delle sospensioni delle erogazioni — per i beneficiari non si applica, nel periodo di sospensione e anche in caso di morosità precedente al 1° maggio 2023, la disciplina relativa alla morosità: sono sospese le azioni di sollecito del credito e le richieste di sospensione della fornitura, e non maturano interessi di mora.

Come pagare le fatture sospese — gli importi sospesi, se non pagati al 1° settembre 2023, sono stati oggetto di un piano di rateizzazione inviato entro il 31 ottobre 2023 senza applicazione di interessi, ferma restando la facoltà dei clienti di pagare in maniera non rateizzata o di aderire a un piano di durata inferiore da concordare con il fornitore. Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con periodicità pari a quella di fatturazione, con rate non inferiori a 20 € e per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora l'importo complessivo da rateizzare, per singola fornitura, sia inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.