Alluvione Emilia-Romagna
Arera: Delibera 50/2024/R/com del 27 febbraio 2024 “Ulteriori disposizioni in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici, verificatisi a partire da 2 novembre 2023”
ARERA - DELIBERA 50/2024/R/COM
Al fine di perseguire l’obiettivo di rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio, l’Arera, con la delibera 50/2024/R/com, ha fissato a 6 mesi, e quindi a partire dal 2 novembre 2023 e fino al 2 maggio 2024, la durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, nei confronti dei clienti con utenze gas e power site presso gli indirizzi indicati nell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023 e riportati nell’allegato A della stessa delibera.
Tali disposizioni, valgono anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 2 novembre 2023, ma specifichiamo che per queste casistiche, la disciplina della morosità troverà nuovamente applicazione, alla scadenza del termine della sospensione dei pagamenti e quindi le società di vendita saranno tenute nuovamente a inviare le comunicazioni di costituzione in mora previste dal TIMOE e dal TIMG.
Contestualmente, con riferimento alle forniture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale sospenderanno l’applicazione dei corrispettivi CMOR. Gli utenti entranti potranno comunicare le relative ed eventuali richieste di sospensione o annullamento dell’indennizzo, entro 60 giorni.
Al termine del periodo di sospensione e comunque entro due mesi dalla fine dello stesso, le società di vendita, dovranno comunicare al cliente finale, le seguenti informazioni:
a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi;
c) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.
Gli importi relativi alle fatture sospese, dovranno essere rateizzati secondo seguenti i criteri:
- la rateizzazione delle fatture dovrà essere effettuata automaticamente, e non dovrà prevedere il pagamento di interessi a carico del cliente finale;
- Il pagamento delle rate, che non è cumulabili e che deve essere di importo costante, deve avvenire con una periodicità pari quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con a rate non inferiori a 20,00 euro e per un periodo pari a dodici mesi che decorre dalla data della comunicazione effettuata dal venditore;
- Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20,00 euro;
- nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, la rata per il servizio elettrico e quella rata per il servizio gas, potranno essere cumulate in una unica fattura;
- la società di vendita può offrire, condizioni di rateizzazione migliorative, in modo non discriminatorio;
- Il cliente finale può decidere di non usufruire della rateizzazione e provvedere al pagamento, per l’intero, degli importi dovuti.
Specifichiamo che tali disposizioni non trovano applicazione, se l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura, è inferiore a 50,00 euro. Inoltre, gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet: entro venti giorni dall’entrata in vigore della delibera 50/2024/R/com, un’informativa che riporti:
- la durata del periodo di sospensione dei pagamenti e, in assenza di agevolazioni, l’obbligo del cliente finale di saldare gli importi dovuti per le fatture sospese;
- i criteri di rateizzazione;
- la facoltà del cliente finale di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi
- le modalità con cui i titolari delle utenze, possono comunicare alla società di vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture, relativamente al punto di fornitura;
ed entro 30 giorni dall’entrata in vigore della delibera 50/2024/R/com, un’informativa che riporti le misure adottate con la medesima delibera.
Infine, le società di vendita, sono tenute a comunicare tempestivamente ai propri clienti finali, titolari di forniture site presso gli indirizzi indicati dall’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, e riportate nell’allegato A della stessa delibera, che:
- al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente finale dovrà comunque corrispondere l’importo delle fatture sospese, usufruendo delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità;
- cliente finale ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture
Agevolazioni alluvione maggio 2023
Delibere 216/2023/R/com (https://www.arera.it/it/docs/23/216-23.htm) e 267/2023/R/com (https://www.arera.it/it/docs/23/267-23.htm)
I titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1 maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23 sono beneficiari di agevolazioni previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Chi sono i beneficiari
Tutti i titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1 maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni elencati nell’allegato 1 al decreto-legge 61/23
Quali sono le agevolazioni previste:
Sono sospesi i termini di pagamento delle fatture
È prevista la sospensione automatica dei pagamenti degli importi relativi alle fatture in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati.
Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture o degli avvisi di pagamento i cui termini siano stati sospesi, secondo le modalità indicate in fattura.
Questo significa che il Cliente interessato dalla tragica alluvione può decidere di non pagare le fatture in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 senza conseguenze né addebiti né sospensioni delle forniture.
Sono bloccate le sospensioni delle erogazioni.
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023, la disciplina relativa alla morosità. In particolare: sono sospese le azioni di sollecito del credito, le richieste di sospensione della fornitura e non matureranno interessi di mora.
Questo significa che a nessun cliente residente nelle zone alluvionate, qualora decida di non pagare le fatture in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, riceverà solleciti di pagamento, preavvisi di disalimentazione né le forniture saranno interrotte.
Come pagare le fatture o gli avvisi di pagamento sospesi
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, se non pagati alla data del 1° settembre 2023, saranno oggetto dell’invio di un piano di rateizzazione entro il 31 ottobre 2023 senza applicazione di interessi, ferma restando la facoltà dei clienti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di aderire ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
In altre parole, al 1° settembre 2023 non scatterà l’obbligo di pagare le fatture ma l’azienda invierà ai clienti residenti delle zone purtroppo alluvionate un piano di rientro per il pagamento delle somme dovute.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avverà:
- con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
- con rate non inferiori a 20 €;
- per un periodo massimo di 12 mesi.
Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 €. Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.
Per informazione 02.47927665